Il nuovo codice della crisi d'impresa e l'improcrastinabile riforma dei reati fallimentari
Componente | Categoria |
---|---|
Maria Teresa Trapasso | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Elvira Dinacci | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Con l¿adozione del nuovo codice della crisi d¿impresa (in vigore dal 1° settembre 2021), il legislatore ha riformato in modo organico le procedure concorsuali in ambito civilistico-commerciale, lasciando invece i reati fallimentari sostanzialmente immutati (nella loro matrice ottocentesca), tranne che per i necessari adattamenti lessicali.
Ciò ha dato luogo a una divaricazione sempre più ampia tra il diritto penale fallimentare e il suo substrato civilistico, costituito ormai dal nuovo codice della crisi. Quest¿ultimo provvedimento legislativo si basa, in estrema sintesi, su una logica non più liquidatoria, bensì volta all¿emersione tempestiva della crisi e alla conservazione dell¿azienda e dei livelli occupazionali.
L¿obiettivo primario del progetto è di prospettare una riforma organica dei reati di bancarotta per riallinearli al nuovo volto del diritto delle procedure concorsuali scaturito dal codice della crisi, nonché al contenuto più recente dei principi penali costituzionali di offensività e colpevolezza.
Per raggiungere l¿obiettivo di ammodernare i delitti di bancarotta e renderli omogenei rispetto alla nuova fisionomia delle procedure concorsuali, appare opportuno muovere dallo studio dei modelli di tutela impiegati dal legislatore del ¿42 (legge fallimentare) per configurare le figure di bancarotta: il modello tradizionale di illecito di pericolo e il modello più recente di illecito di danno. Altro tema fondamentale che si vuole approfondire è costituito dal nuovo assetto che scaturisce, a seguito del codice della crisi, nei rapporti fra le figure di bancarotta che hanno quale presupposto l¿insolvenza (es. bancarotta da liquidazione giudiziale) e le ipotesi di bancarotta che si fondano sullo stato di crisi (es. bancarotta da concordato preventivo). Senza tralasciare infine le vetuste fattispecie di bancarotta semplice di natura colposa e di bancarotta societaria preterintenzionale non più adeguate ai canoni costituzionali di colpevolezza e offensività.