Stabile organizzazione e commissionario
Per la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 3394/2016, ai fini della verifica circa la configurabilità di una stabile organizzazione, occorre accertare se sussista la dipendenza giuridica ed economica (c.d. dipendenza soggettiva) e se manchi l'autonomia negoziale (c.d. dipendenza oggettiva). Affermazione corretta alla luce della nozione di stabile organizzazione personale, di cui agli artt. 5 del Modello di Convenzione OCSE e 162 del T.U.I.R. Nel Final Report del progetto BEPS dell'OCSE si prevede una totale rivisitazione del concetto di stabile organizzazione personale, ancorato, non più all' "authority to conclude conctracts in name of the enterprise", bensì alla circostanza che le attività dell'intermediario, svolte per conto del "principal" non residente presso lo Stato della fonte, siano finalizzate a sfociare nella regolare conclusione di contratti.