L'illegittimità costituzionale del tributo da spending review
È costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., l’art. 8,
comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
della L. 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle
riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato. L’incostituzionalità della normativa censurata discende dal fatto che la
compressione di un principio di sana gestione finanziaria, come quello inerente alla natura
mutualistica degli enti privatizzati di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 509 del 1994, non risulta
proporzionato all’alternativa di assicurare un prelievo generico a favore del bilancio dello
Stato. In sostanza, in un sistema ispirato – pur nell’ambito del meccanismo contributivo
– alla capitalizzazione dei contributi degli iscritti, l’ingerenza del prelievo statale rischia
di minare quegli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell’esperienza previdenziale
autonoma.