Artt. 593-605 - Titolo II; Appello
Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul libro X, titolo II (appello), del codice di procedura penale.
Rassegna di giurisprudenza e dottrina sul libro X, titolo II (appello), del codice di procedura penale.
Chiamata a dirimere un contrasto interpretativo in tema di domanda risarcitoria esercitata nel processo penale, la Corte di cassazione a Sezioni Unite affronta una ricostruzione sistematica della portata del principio devolutivo ex art. 597, co. 1, c.p.p., del canone civilistico della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto di reformatio in peius di cui al co. 3 dell'art.
Il contributo analizza le problematiche di diritto intertemporale sorte a seguito della modifica apportata all'art. 581 c.p.p. dalla “riforma Orlando” in tema di specificità dei motivi d'appello.
Il capitolo descrive le cadenze dell'appello a seguito delle riforme recenti
Il c.p.p. vigente disciplina con un certo rigore i requisiti formali dell’atto d’impugnazione e con l’art. 55 della L. n° 103/2017, il legislatore, in sintonia con quanto disposto dall'art. 546 c. 1, lett. e), novellato dall’art. 52 della stessa L. n.
Il principio fissato dalle SS.UU. Visconti, per cui la prescrizione del reato commesso in concorso da più persone maturata nelle more della sentenza di appello non si applica anche al concorrente non appellante, si basa su di una interpretazione restrittiva dell'art. 587, comma 1, c.p.p. L'impugnazione del concorrente per motivi non personali giova anche al non appellante e la sentenza che dichiara n.d.p.
L'Autore commenta la recente sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver consentito una condanna per la prima volta in appello senza disporre la rinnovazione del dibattimento. Tematizzando in particolare la "dottrina della motivazione rafforzata", con cui la Cassazione italiana spesso prova ad eludere l'obbligo di rinnovazione, vengono delineate le soluzioni interpretative non più percorribili, anche alla luce del nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
Nota a Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 3 aprile 2018), n. 14800, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. P.G. in proc. Troise
L’Autore illustra i temi alla base del contrasto che ha condotto la Cassazione ad intervenire –dopole Sezioni Unite “Dasgupta” e “Patalano”, e l’introduzione dell’art. 603, comma 3-bis–per determinare l’ampiezza della rinnovazione del dibattimento nel caso di appello della sentenza di condanna da parte dell’imputato. Evidenziati gli argomenti a sostegno della decisione, ne viene poi svolta una breve critica
Voce enciclopedica sulla rinnovazione del dibattimento in appello disciplinata dall'art. 603 c.p.p
Osservazioni a Corte cost., 23 maggio 2019, n. 124
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma