testamento

Collazione di partecipazioni societarie

SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. Le partecipazioni sociali di gestione e la azienda devono essere valutate tenendo in conto il loro valore al tempo della donazione, capitalizzato al tempo dell’apertura della successione. — 3. Le partecipazioni sociali di gestione e la azienda devono essere valutate secondo il loro valore di mercato e non secondo il loro valore contabile. — 4. Collazione di azienda per imputazione.

La collazione di partecipazioni societarie

Il presente articolo analizza la collazione di partecipazioni sociali e di azienda con lo scopo di individuare una soluzione che sia coerente rispetto agli interessi coinvolti. In particolare, si analizzano i tre seguenti problemi: a) se la partecipazione sociale e l’azienda debbano essere conferite al valore che esse hanno al momento della apertura della successione; b) se la partecipazione e l’azienda debbano essere conferite al loro valore contabile oppure al loro valore reale; c) se la collazione di una azienda possa farsi anche in natura.

La solitudine del testatore anziano

A problem that has manifested itself above all in recent years is that of the very advanced age of the average testator, since often the very elderly testator, although not completely incapable of understanding and of wanting, is vulnerable due to age-related diseases and easily influenced by work of people, with whom the testator finds himself spending the final part of his existence. The present contribution aims to examine the possible remedies.

Tipicità e atipicità delle disposizioni testamentarie

La diversità delle disposizioni testamentarie spiega perché il testamento non è
soltanto l’atto con il quale il testatore dispone delle proprie sostanze. Il contenuto
del testamento risulta aperto a qualsivoglia disposizione, sia avente disciplina
che non, purché meritevole e ragionevole, in conformità ai valori fondamentali
dell’ordinamento. La distinzione tra tipicità e atipicità, quindi, non si riverbera
effettivamente nell’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto.

La facoltà di chiedere il supplemento nel legato in sostituzione di legittima e l’interpretazione del testamento

L’ordinanza in commento riconosce in una disposizione testamentaria un legato in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento. La decisione appare criticabile sotto il profilo dell’inquadramento del legato poiché equipara, in termini di disciplina, il legato citato al legato in conto di legittima di cui all’art. 552 c.c., con tutti gli effetti che ne conseguono. Ragionando in questi termini il legato di cui all’art. 551, comma 2, c.c.

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