Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutele successorie

02 Pubblicazione su volume
Barba Vincenzo
ISSN: 2036-8550

Il lavoro dimostra che il comma 20 della l. 76/ 2016 non impedisce che si possano applicare alle persone che hanno contratto unione civile le norme del Codice civile non espressamente richiamate dalla legge. La prima parte del comma 20 crea delle norme prima facie applicabili alle persone unite civilmente, di contenuto identico a quelle che si riferiscono al matrimonio o a quelle che contengono la parola coniuge o coniugi o altre equivalenti. L’applicabilità prima facie non coincide, necessariamente, con l’applicabilità conclusiva, dacché quest’ultima passa attraverso la valutazione dell’interprete, ossia dai criterî e meta-criterî di applicabilità. La seconda parte del comma 20 si limita a stabilire che il meccanismo normo-genetico (descritto nella prima parte) non si applica alle disposizioni del Codice civile. Si dimostra, dunque, non soltanto che tutte le disposizioni del Codice civile possono essere applicate analogicamente agli uniti civili, ma anche il superamento dell’art. 12 disp. leg. gen. e che ogni interpretazione è analogica.

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